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Dal 1 Luglio 2004 sono stati modificati i ticket per la
Regione Sicilia specialmente riguardo le esenzioni per reddito. La
novità piu' rilevante è che per essere esenti dal pagamento del
ticket, non sarà piu' sufficiente autocertificare, ma bisognerà
munirsi del certificato ISEE (presso
i Comuni, i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o Sedi ed Agenzie
INPS), se tale certificato è inferiore a 7.00 € andrà esibito
al medico prescrittore che barrerà la "R" e scriverà
accanto ISEE. Così non si pagherà il ticket.
Per i piu' pazienti alleghiamo
una descrizione piu' completa delle nuove regole:
La Regione Siciliana, con la legge 31 maggio
2004, n. 9, all’art. 29, ha modificato l’attuale disciplina
delle esenzioni per reddito, prevista dall’art. 7 della legge
regionale 29.12.2003 n. 21, demandando all’Assessore Regionale
per la Sanità di determinare con un apposito decreto il valore
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE
- al di sotto del quale si applica il regime di esenzione per
reddito dalla partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e, quindi, farmaceutiche.
L’Assessore Regionale per la Sanità, con
il proprio decreto n. 3665 del 18.06.2004 in corso di
pubblicazione sulla G.U.R.S. (prevedibilmente sarà pubblicato
su quella di venerdì 25 giugno prossimo), ha dato attuazione al
citato art. 29 della legge regionale 9/2004 determinando il
valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
– ISEE – e fissando l’importo del ticket.
Il summenzionato decreto assessoriale, in
particolare, stabilisce che il valore dell’ISEE é determinato
in 7.000,00 euro.
Per Indicatore della Situazione Economica
Equivalente – ISEE – si intende il calcolo con il quale la
situazione economica (somma dei redditi assoggettabili
all’IRPEF, del 20% del patrimonio mobiliare ed immobiliare
complessivi del nucleo familiare), viene distribuita tra il
numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala
di equivalenza stabilita per legge.
Il cittadino che vuole certificare il proprio
ISEE deve compilare la dichiarazione sostitutiva unica (in
quanto viene compilata una volta l’anno, con validità 12 mesi
dalla data di rilascio e vale per tutti i componenti il
nucleo familiare); la dichiarazione deve essere
compilata presso i Comuni, i Centri di Assistenza
Fiscale (CAF) o Sedi ed Agenzie INPS, e sostituisce in tutto
e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.
L’Ente che riceve la dichiarazione rilascia una certificazione
contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva,
nonché il valore dell’ISEE. Tale certificazione viene
rilasciata gratuitamente.
Si comunica altresì che al fine di agevolare
il cittadino si possono effettuare delle simulazioni per
conoscere il proprio ISEE attraverso il sito dell’INPS: www.inps.it
→ servizi online → per i caf → isee →
simulazione (http://www.inps.it/Servizi/ISEE/Simulazione/SimulazioneCalcolo.asp).
Oltre il suddetto decreto, l’Assessorato
Regionale alla Sanità ha diramato la circolare n° 1141 del 18
giugno 2004, esplicativa dell’art. 29 della L.R. n° 9/04,
anch’essa in corso di pubblicazione sulla G.U.R.S..
Lla nuova normativa dei ticket, che entrerà
in vigore DAL 1° LUGLIO 2004 stabilisce che:.
ESENZIONI TOTALI PER REDDITO
Sono esentati totalmente dal pagamento del
ticket sui farmaci i soggetti appartenenti a nuclei familiari con
ISEE non superiore ai 7.000,00 euro. Tali cittadini sono
tenuti esclusivamente a corrispondere l’eventuale differenza
tra prezzo del farmaco prescritto e prezzo minimo di riferimento
regionale.
Il diritto alla esenzione per reddito viene
attestato sulla ricetta dal medico prescrittore mediante biffatura
della casella "R" e apposizione della dicitura ISEE
nel riquadro delle esenzioni.
ESENZIONI PER PATOLOGIA
Viene confermato che i soggetti affetti da
patologie croniche ed invalidanti o da malattie rare hanno
diritto alla prescrizione di tre pezzi per ricetta e sono tenuti
al pagamento di un ticket di 0,50 euro a pezzo. Tali
cittadini sono tenuti a corrispondere, in aggiunta al ticket,
l’eventuale differenza tra prezzo del farmaco prescritto e
prezzo minimo di riferimento regionale.
Il diritto alla esenzione per patologia viene
attestato sulla ricetta dal medico prescrittore mediante biffatura
della casella "A" e indicazione nel riquadro delle
esenzioni delle prime tre cifre del codice identificativo della
patologia o dell’intero numero in caso di malattie rare.
Al riguardo, é ovvio che il farmacista non
ha alcun obbligo di controllare i dati riportati sulla ricetta
dal medico che, pertanto, é l’unico responsabile della loro
esattezza.
ESENZIONI TOTALI PER MOTIVI DIVERSI DAL
REDDITO
A differenza di quanto previsto dalla
precedente normativa, le categorie di soggetti totalmente esenti
dal ticket sui farmaci, per motivi diversi dal reddito, sono
state ridotte alle seguenti:
- Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;
- Invalidi Civili al 100%;
- Grandi Invalidi per Servizio;
- Grandi Invalidi per Lavoro;
- Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati.
Tali soggetti sono tenuti esclusivamente a
corrispondere l’eventuale differenza tra prezzo del farmaco
prescritto e prezzo minimo di riferimento regionale.
Fanno eccezione gli invalidi di guerra
titolari di pensione vitalizia (tutte le categorie) che sono
gli unici a non dover corrispondere nemmeno tale differenza.
Il diritto alla esenzione totale per i
suddetti cittadini viene attestato sulla ricetta dal medico
prescrittore mediante biffatura della casella
"R"; per gli invalidi di guerra titolari di pensione
vitalizia, oltre a barrare la casella "R", il medico
deve apporre la dicitura PENSIONE VITALIZIA nel riquadro delle
esenzioni.
SOGGETTI NON ESENTI
I soggetti con ISEE superiore ai 7.000,00
euro sono tenuti al pagamento di una quota ticket di 2,00
euro a pezzo con un massimo di 4,00 euro per due o più pezzi oltre
l’eventuale differenza tra prezzo del farmaco prescritto e
prezzo minimo di riferimento regionale.
PLURIPRESCRIZIONI
In caso di pluriprescrizione (antibiotici
monodose in fiale, farmaci somministrabili esclusivamente per
fleboclisi e interferoni per i soggetti affetti da epatite
cronica) i soggetti con ISEE superiore a 7.000,00 euro pagano
un ticket di 4,00 euro per due o più confezioni, mentre i
soggetti con esenzione per patologia devono corrispondere
un ticket di 0,50 euro a pezzo fino ad un massimo di 3,00 euro.
FARMACI CON BREVETTO SCADUTO
Per i medicinali con brevetto scaduto
(comprese le specialità) il cui prezzo è uguale o inferiore a
quello di riferimento regionale NON È DOVUTO ALCUN TICKET.
Queste le novità. Chi volesse
avere un chiarimento particolare è invitato a scriverci al nostro
'indirizzo e-mail.
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